Art. 21 Legge n.69 del 18 Giugno 2009
Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei Dirigenti e dei Segretari Comunali e Provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.